Что такое DDL, DML, DCL и TCL в языке SQL
Приветствую всех посетителей сайта Info-Comp.ru! В этом материале я расскажу Вам о том, что такое DDL, DML, DCL и TCL в языке SQL. Если Вы не знаете, что означают эти непонятные наборы букв и при этом работаете с языком SQL, то Вам обязательно необходимо прочитать данный материал.
Для начала давайте вспомним, что такое SQL, и для чего он нужен.
SQL – Structured Query Language
Structured Query Language (SQL) — язык структурированных запросов, с помощью него пишутся специальные запросы (SQL инструкции) к базе данных с целью получения этих данных из базы и для манипулирования этими данными.
Иными словами, язык SQL нужен для работы с базами данных, более подробно о языке SQL можете почитать в отдельной моей статье – Что такое SQL. Назначение и основа.
С точки зрения реализации язык SQL представляет собой набор операторов, которые делятся на определенные группы и у каждой группы есть свое назначение. В сокращенном виде эти группы называются DDL, DML, DCL и TCL.
Таким образом, эти непонятные буквы представляют собой аббревиатуру
названий групп операторов языка SQL.
DDL – Data Definition Language
Data Definition Language (DDL) – это группа операторов определения данных. Другими словами, с помощью операторов, входящих в эту группы, мы определяем структуру базы данных и работаем с объектами этой базы, т.е. создаем, изменяем и удаляем их.
В эту группу входят следующие операторы:
DML – Data Manipulation Language
Data Manipulation Language (DML) – это группа операторов для манипуляции данными. С помощью этих операторов мы можем добавлять, изменять, удалять и выгружать данные из базы, т.е. манипулировать ими.
В эту группу входят самые распространённые операторы языка SQL:
DCL – Data Control Language
Data Control Language (DCL) – группа операторов определения доступа к данным. Иными словами, это операторы для управления разрешениями, с помощью них мы можем разрешать или запрещать выполнение определенных операций над объектами базы данных.
TCL – Transaction Control Language
Transaction Control Language (TCL) – группа операторов для управления транзакциями. Транзакция – это команда или блок команд (инструкций), которые успешно завершаются как единое целое, при этом в базе данных все внесенные изменения фиксируются на постоянной основе или отменяются, т.е. все изменения, внесенные любой командой, входящей в транзакцию, будут отменены.
Группа операторов TCL предназначена как раз для реализации и управления транзакциями. Сюда можно отнести:
Заметка! Всем тем, кто только начинает свое знакомство с языком SQL, рекомендую прочитать книгу «SQL код» – это самоучитель по языку SQL, которую написал я, и в которой я подробно, и в то же время простым языком, рассказываю о языке SQL.
На сегодня это все, надеюсь, материал был Вам полезен, удачи!
DDL против DML: большая разница между DDL и DML
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Теперь сравним DML и DDL. DML – это реляционный и объектно-ориентированный язык, который обычно используется для описания таблиц и связанных сущностей. С другой стороны, DDL – это уровень абстракции программного обеспечения поверх языка управления данными (DML). Синтаксис DML очень похож на VSM и SQL. Одна вещь, которую разделяют DML и DDL, – это возможность определять ключи сущностей, которые можно повторно использовать в остальной части оператора DML.
DDL против DML: основные различия
Между DML и DDL есть несколько основных различий. Во-первых, DDL более гибок, чем DML. Например, он позволяет разработчику создавать более сложные языки определения данных, такие как схемы данных, логические схемы, схемы отношений, определяемые пользователем роли и т. д. В DML можно использовать только общие объекты. С другой стороны, DML более гибок, когда дело касается работы со сложными структурами базы данных.
Еще одно важное отличие состоит в том, что DML более читабелен, чем DDL. В случае какой-либо неоднозначности в данных, которыми вы хотите манипулировать, DML позволяет вам сохранить результат в корневой таблице и использовать команду DML для доступа к вложенным таблицам или подчиненным отношениям корневой таблицы. С другой стороны, DDL не позволяет вам этого делать.
Еще одно отличие, которое делает DML и DDL более читаемыми, заключается в том, что операторы DML являются более общими и удобочитаемыми. DML очень удобен для чтения, поскольку поддерживает различные языки обработки данных и может быть написан более лаконично. DML также является более общим, поскольку он может обозначать любую сущность или свойство. Концепция сущностей в DML очень похожа на концепции логических схем в других языках программирования. Так, например, когда вы пишете оператор DML, он всегда будет создавать правильную сущность или свойство, задуманное разработчиком.
Одно из основных различий между DDL и DML в управлении базами данных состоит в том, что операторы DML позволяют разработчикам создавать повторно используемые модули, которые могут выполняться параллельно, не требуя знаний об администрировании баз данных. С другой стороны, приложение, использующее SQL-сервер, обычно имеет дело с сохранением сущностей. При создании транзакции SQL нет гарантии, что операторы, написанные для команд сохранения сущности, будут согласованы между операторами, написанными для простых пользовательских запросов. Следовательно, разработчикам часто необходимо применять процедуры исправления, которые обеспечивали бы согласованность логики сохранения сущностей.
Еще одно большое различие между DML и DDL заключается в том, что DML является более гибким языком запросов, чем базы данных SQL. Если вы посмотрите на синтаксис SQL, вы поймете, что оператор DML состоит из двух или более предложений по сравнению с оператором SQL, который содержит только одно предложение. Это делает DML намного более гибким, чем традиционные системы РСУБД. Отсутствие единого языка определений делает DML более гибким и позволяет разработчикам писать более общий код. С другой стороны, базы данных SQL упрощают сопоставление имен сущностей с фактическими данными в таблице SQL.
Еще одно большое различие между DML и DDL в управлении базами данных состоит в том, что DML позволяет разработчику определять отношения между сущностями и объединяемыми таблицами. В случае традиционных систем РСУБД разработчик должен либо создать общую связь, либо использовать хранимые процедуры для выполнения задачи. Нет лучшего способа выразить тот факт, что между таблицами и сущностями существует связь.
DDL против DML: таблица сравнения
| DDL | DML |
| DDL (язык определения данных) помогает указать структуру или схему базы данных. | DML (язык манипулирования данными) позволяет обрабатывать данные, хранящиеся в базе данных. |
| Команда DDL в основном используется для создания схемы базы данных. | Команда DML может использоваться для заполнения и управления базой данных |
| Это не классифицируется дальше. | DML подразделяется на DML процедурного и непроцедурного характера. |
| CREATE, DROP, ALTER, TRUNCATE, COMMENT, RENAME и т.д. | INSERT, DELETE, UPDATE, MERGE, CALL и т. д. |
| DDL определяет столбец таблицы. | DML добавляет или обновляет строку таблицы |
| Операторы DDL влияют на всю таблицу. | DML влияет на одну или несколько строк в соответствии с конкретными требованиями |
| Вы не можете откатить инструкцию SQL | Используя DML, мы можем откатить инструкцию SQL |
| DDL является декларативным | DML обязательно |
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Ddl Zan, Verini (Pd): “L’omofobia in Italia c’è ancora, è un’emergenza che un Paese civile deve affrontare”
Ddl Zan omofobia in Italia. “L’omofobia c’è ancora in Italia, è un’emergenza che un Paese civile deve affrontare. Censura Fedez? Nei compiti del servizio pubblico c’è anche la tutela della libertà di espressione soprattutto in campo artistico. Senato acceleri su approvazione ddl Zan, legge di civiltà”. Sono parole di Walter Verini, tesoriere nazionale del Partito Democratico, intervenuto questa mattina su Radio Cusano Campus.
Ddl Zan omofobia in Italia, Verini sul caso Fedez: “Quando un artista sale sul palco deve essere libero di esprimersi”
“Non ci sono contraddizioni tra diritti sociali e diritti civili”, ha affermato Verini. “Il governo e il parlamento hanno approvato indirizzi sul Recovery Found che sono investimenti colossali che creeranno lavoro e sviluppo, a partire dai giovani e dalle donne. Ci stiamo occupando della vita quotidiana dell’Italia, dentro la quale ci sono anche i diritti civili. L’omofobia c’è ancora in Italia, queste sono emergenze che un Paese civile deve affrontare. Credo sia giusto che un Paese tenga insieme diritti sociali e civili e questo è ciò che il nostro segretario Letta ha ribadito”.
“Quanto alla questione della censura di Fedez – ha aggiunto il deputato Pd – quando un artista sale sul palco deve essere libero di esprimersi. La Rai è servizio pubblico, nei compiti di un servizio pubblico c’è anche la tutela della libertà di espressione soprattutto in campo artistico. La Rai poteva accertarsi di ciò che sarebbe andato in onda, lasciando libertà agli artisti e poi magari aprire un dibattito pubblico sul tema, ascoltando magari le testimonianze delle vittime di odio, mettendo a confronto opinioni diverse”.
ARTICOLO | Caso Fedez-Rai, Anzaldi (IV): “La Rai gialloverde è la prima che ha avuto una multa dall’Agcom”
Salvini che si fa spiegare la legge dalla D’Urso perché lui non l’ha manco letta, e pensa solo a dire balle per portare acqua al suo mulino. Surreale.#DDLZan #casofedez #concertone https://t.co/15T8AxuHqt
“La legge Zan non colpisce le idee, colpisce l’odio e l’istigazione omofoba”
La legge Zan “non è che colpisce le idee, colpisce l’odio e l’istigazione omofoba”, afferma il tesorire del Pd. “Se oggi una persona aggredisce un’altra persona omosessuale è ovvio che si tratta di un reato contro la persona che viene punito così come vengono punite tutte le violenze, ma qui c’è qualcosa di più così come c’è qualcosa in più nelle violenze antisemite per cui è stata fatta la legge Mancino. Gli atti di violenza in questo caso sono anche atti di istigazione alla violenza. Se un sacerdote da un pulpito dice che non approva le unioni omosessuali, questa è un’opinione che va rispettata e la legge Zan garantisce questa libertà”.
“Con la legge Zan – aggiunge Verini – si colpisce chi istiga all’odio contro la diversità, contro l’omofobia. Mi auguro che il Senato si concentri su una legge che come Camera abbiamo consegnato all’altro ramo del Parlamento con una serietà ed un approccio che ha portato ad avvicinare le posizioni e a limitare dei dubbi, io penso che sia una legge di civiltà per il Paese e di tutela nei confronti di cittadini che non devono essere discriminati per il loro orientamento sessuale. Sono leggi che esistono in tutta Europa e l’Italia è in ritardo su questo”.
Quello che c’è da sapere sulla legge Zan contro l’omotransfobia (e oltre)
Storia, iter e previsioni sulla norma che punirà (severamente) le discriminazioni e la violenza contro la comunità Lgbtqia.
Della legge Zan sull’omotransfobia, o sarebbe meglio dire Disegno di legge Zan, non si parlava più da quando il 4 novembre del 2020 il testo è stato approvato alla Camera con 265 voti favorevoli e 193 contrari (e un astenuto). In quell’occasione il paese si è diviso fra chi esultava, e chi sollevava il dubbio se una legge che punisce, tra l’altro, il linguaggio che può istigare alla discriminazione e alla violenza contro gay, lesbiche, trans possa essere un attacco alla libertà di espressione. Poi l’interesse è sfumato e il Ddl Zan è tornato ora al centro del dibattito dopo l’aggressione subita a febbraio da una coppia di ragazzi nella stazione della metro di Valle Aurelia, a Roma (uno dei due è l’attivista Jean Pierre Moreno), resa nota solo ora, per non intralciare le indagini per identificare l’aggressore. Con questo fatto di cronaca, molti si sono chiesti che fine abbia fatto questa norma la cui approvazione sembrava ormai scontata, una domanda che necessita una risposta.
Il Ddl Zan si chiama così perché il suo relatore è il deputato Alessandro Zan, esponente della comunità LGBT italiana che si è distinto per varie battaglie, dal riconoscimento delle coppie di fatto, al garantire le cure ormonali a detenute e detenuti transgender. Il disegno di legge che porta il suo nome, che raggruppa altri disegni di legge precedenti firmati da altri parlamentari, si chiama esattamente “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”, una definizione ampia che non si limita a porre sotto il suo ombrello la sola comunità Lgbtqia, ma che nelle prime righe chiarisce tutte quelle definizioni che mettono in crisi la maggior parte di chi non è coinvolto direttamente. Nel Ddl Zan è specificato infatti che “per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione”. E così, ogni declinazione è messa al riparo dai misunderstanding.
Cosa chiede il Ddl Zan? Qualcosa di molto vicino alla legge contro l’omofobia approvata nel 2004 in Francia ma che pone le basi su altre normative già esistenti in Italia, come l’articolo 604-bis del codice penale (“È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”), l’articolo 604-ter (che prevede “l’aggravante generica, applicabile a tutti i reati commessi con le finalità di discriminazione etnica, razziale e religiosa”). Con l’approvazione in Senato, ci sarebbe quindi l’istituzione in Italia di alcuni nuovi reati, l’istituzione di una giornata nazionale contro le discriminazioni (il 17 maggio) e lo stanziamento di quattro milioni di euro all’anno per iniziative di contrasto al fenomeno. Le pene previste per chi violerà questa legge sono severe: dalla reclusione fino a un anno e 6 mesi (o una multa fino a 6.000 euro) per chi istiga o commette atti di discriminazione contro le categorie citate, fino ai 4 anni di reclusione per chi partecipa o favorisce le organizzazioni, le associazioni, i movimenti, i gruppi che hanno lo scopo, o uno degli scopi, nell’incitamento alla discriminazione o alla violenza sulle suddette categorie. Perché la legge Zan è ferma in Senato? Per le resistenze di chi teme che si trasformi in un divieto di critica totale di ogni attività Lgbtqia, ma anche per qualche riga in cui (detto semplicemente) si specifica il rispetto dell’art 21 della Costituzione, cosa scontata perché nessuna legge ordinaria o straordinaria può violare la Costituzione, e che quindi risulta pleonastico. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.
Cosa c’è e cosa non c’è nel ddl Zan
Una guida alla proposta di legge contro l’omotransfobia, per chi è disorientato dalle critiche secondo cui minaccia la libertà di espressione oppure “esiste già”
Il disegno di legge Zan contro discriminazioni e violenze per orientamento sessuale, genere, identità di genere e abilismo, che riguarda la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, è stato ostacolato fin dai primi momenti della sua presentazione. Già approvato alla Camera nel novembre del 2020 si trova ora alla Commissione Giustizia del Senato, dove Andrea Ostellari, presidente leghista della Commissione fortemente contrario alla proposta, ha deciso di tenere per sé la delega di relatore, ricevendo molte critiche dai sostenitori della legge.
Oltre alla destra, alla conferenza dei vescovi cattolici italiani (CEI), ai movimenti anti-abortisti e a quelli cattolici integralisti, contro il ddl si sono schierati anche un pezzo del femminismo italiano e un’unica associazione lesbica, Arcilesbica.
Le definizioni dei concetti coinvolti
Il titolo completo del disegno di legge Zan è “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità”. Il ddl è composto da dieci articoli.
Il primo articolo presenta una serie di definizioni, che è bene ricordare per capire quello che verrà dopo: spiega cioè che cosa si intende per sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere, tutti termini ed espressioni che sono già utilizzati nel nostro ordinamento.
Per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico: è innanzitutto la Costituzione ad utilizzare questo termine, così come varie leggi (quella ad esempio per disciplinare la “rettificazione di attribuzione di sesso” o le “unioni civili tra persone dello stesso sesso”). Per “genere” «si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso»: si intende il ruolo di genere, cioè il sistema socialmente costruito intorno al sesso maschile e a quello femminile. Per “orientamento sessuale” si intende l’attrazione sessuale o affettiva di una persona, e che può essere nei confronti di persone del sesso opposto, dello stesso sesso o di entrambi i sessi.
Per “identità di genere”, dice il ddl, «si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione». “Identità di genere” indica dunque la percezione che ciascuno ha di sé in quanto maschio, femmina o altro, indipendentemente dal fatto che abbia affrontato la riassegnazione chirurgica del sesso se la sua identità di genere è opposta a quella del sesso di nascita.
La presenza dell’espressione “identità di genere” è molto criticata, ma prima di arrivare a questo va precisato che l’espressione è presente in diversi trattati internazionali e nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani. Il dossier che il Senato ha di recente pubblicato sul ddl Zan spiega poi che l’espressione “identità di genere” è stata usata in un testo normativo, per la prima volta, da una direttiva del 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea che si occupa di protezione internazionale: lì, l’identità di genere è stata ritenuta specifico motivo di persecuzione. Questa stessa disposizione è stata recepita anche nell’ordinamento italiano, con il decreto legislativo 18 del 2014 sull’attribuzione della qualifica di rifugiato: individua tra i motivi di persecuzione l’appartenenza a un particolare gruppo sociale che può identificarsi anche con riferimento all’identità di genere.
L’espressione, dal 2018, è utilizzata anche dall’ordinamento penitenziario ed è presente in diverse sentenze della Corte costituzionale: nella sentenza numero 221 del 2015, in materia di rettificazione dell’attribuzione di sesso, si dice ad esempio che il «diritto all’identità di genere» è «elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona». Infine, nel dossier del Senato, si ricorda che il DPCM del 26 settembre 2019 ha delegato il ministero per le Pari opportunità a promuovere azioni di prevenzione contro tutte le forme di discriminazione per cause «fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l’età, l’orientamento sessuale e l’identità di genere, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni». Sesso, orientamento sessuale e identità di genere, dice il dossier, sono ad oggi i tre motivi di discriminazione richiamati più spesso.
Una manifestazione tenuta a Roma il 28 aprile contro l’ostruzionismo nei confronti del DDL Zan (Matteo Nardone/Pacific Press via ZUMA Wire)
Cosa c’è nel ddl Zan
Il ddl Zan interviene su due articoli del codice penale e amplia la cosiddetta legge Mancino inserendo accanto alle discriminazioni per razza, etnia e religione (già contemplate) anche le discriminazioni per sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Prevede poi una serie di azioni per prevenirle.
Le modifiche penali e alla legge Mancino sono l’obiettivo principale delle critiche: minaccerebbero, secondo chi non vuole il ddl, la libertà di opinione e sarebbero, tra l’altro, non necessarie perché i reati di omotransfobia rientrano già in un’aggravante comune del codice penale.
Il decreto-legge numero 122 del 1993, la cosiddetta Legge Mancino, è il principale strumento legislativo che ha l’ordinamento italiano per punire i crimini d’odio e dell’incitamento all’odio. La legge – che prende il nome dell’allora ministro dell’Interno Nicola Mancino – sanziona e condanna gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitazione alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. Gli articoli 2 e 3 del ddl Zan modificano i delitti previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale (che sono quelli che definiscono i reati introdotti dalla legge Mancino), per aggiungere alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità.
La questione della “libertà di opinione”
Attualmente, l’articolo 604-bis del codice penale punisce «chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico» e chi «istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» (primo comma lettera “a”). Punisce anche chi, per gli stessi motivi, «istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza» (primo comma lettera “b”) e chi partecipa, presta assistenza, promuove o dirige organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che incitano alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (secondo comma).
Il ddl Zan aggiunge ai motivi già previsti da questo articolo del codice la discriminazione fondata sul sesso, il genere, l’orientamento sessuale, l’identità di genere e la disabilità. Non interviene però sulla parte dell’articolo che riguarda la propaganda, bensì sull’istigazione e sul commettere atti di discriminazione o di violenza. Nell’intervenire sul primo comma lettera “a”, dice infatti: «Sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità”». La locuzione “in fine” serve a non modificare la parte del comma relativa al reato di propaganda, che rimane quindi limitato alle «idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico».
L’articolo 4 specifica infatti che «sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti».
In breve, i promotori e le promotrici della legge hanno ribadito più volte che la libertà di espressione non viene messa in discussione dal ddl Zan. Contrariamente a quanto temono molti degli oppositori, un’associazione potrà continuare a fare una campagna contro l’equiparazione dei diritti delle coppie dello stesso sesso rispetto ai diritti della cosiddetta famiglia tradizionale. Interverrebbe, semmai, se un’associazione istigasse i suoi seguaci a molestare o linciare una coppia non eterosessuale in quanto non eterosessuale.
La questione della legge “che esiste già”
L’articolo 3 del ddl Zan modifica l’articolo 604-ter del codice penale che corrisponde all’articolo 3 della legge Mancino, che si occupa delle circostanze aggravanti. Il ddl Zan, modificando l’articolo 3 della Mancino e il relativo articolo del codice penale, fa rientrare nelle aggravanti previste dal codice penale anche le discriminazioni fondate su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità.
Nel nostro ordinamento giuridico non esiste una specifica aggravante per i casi di cui si occupa il ddl Zan. Il codice penale, così com’è, non si occupa di condotte motivate da omotransfobia. Chi è contrario al ddl sostiene però che questo tipo di crimini sarebbero già compresi nell’articolo 61 del codice penale che si occupa delle circostanze aggravanti comuni applicabili a qualsiasi reato. E dice che rientrerebbero, precisamente, nell’aggravante che consiste nell’avere agito “per motivi abietti o futili”.
Il “motivo”, spiega il codice, rappresenta lo stimolo che ha spinto qualcuno ad avere una certa condotta: non lo scopo, che individua invece l’obiettivo finale dell’azione. Il motivo è, a sua volta, una causa di natura psichica: e può essere abietto quando scatena un sentimento ripugnante e malvagio secondo le idee e i costumi sociali; ed è futile, e dunque sproporzionato, quando non costituisce un motivo valido per agire, rappresentando più che altro un pretesto. Anche la Corte di Cassazione ha specificato il significato di abietto e futile facendo riferimento alla perversità, per il primo, e alla sproporzione, per il secondo.
I motivi che stanno alla base dell’omotransfobia, spiega chi sostiene il ddl, non sono però né perversi né sproporzionati. Nascono da un odio puntuale, orientato e sostenuto da un certo pensiero: non colpiscono una persona per ciò che fa, ma per ciò che è, esattamente come il razzismo. Un pestaggio violento avvenuto durante una lite non è paragonabile a un pestaggio violento motivato dal fatto che la vittima è nera, o omosessuale, o disabile. Per questo il ddl Zan chiede una reazione rafforzata dello stato verso questo tipo di crimini, esattamente come avviene in altri paesi d’Europa.
Una giornata nazionale
Gli articoli finali del ddl Zan riguardano l’istituzione della giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia «al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione». Si dice che le scuole provvederanno alle attività di prevenzione e contrasto e che l’ISTAT dovrà fare delle indagini con cadenza almeno triennale su questo tipo di discriminazioni e violenze «al fine di verificare l’applicazione della riforma e implementare le politiche di contrasto».
Cosa non c’è nel ddl Zan
Non ci sono invece molte cose che vengono citate da mesi nelle campagne di opposizione al disegno di legge, che si occupa di punire e prevenire comportamenti discriminatori e violenti fondati sull’odio verso la condizione personale di certe persone.
Il ddl Zan non dà “il via libera” alla gestazione per altri, pratica che è già vietata in Italia e che non è in alcun modo nominata nel testo.
Il ddl Zan non introduce nelle scuole la cosiddetta “ideologia gender”, un concetto peraltro che non esiste nei termini in cui viene spesso descritto: chiede invece interventi anti-discriminazione.
Il ddl Zan “non cancellerà le donne”, qualsiasi cosa significhi, attraverso l’uso dell’espressione “identità di genere”: contiene disposizioni penali per il contrasto della discriminazione e della violenza, compresa quella verso le persone transgender, che sono appunto un obiettivo specifico di discriminazioni e violenze.
Il ddl Zan, infine, non darà la possibilità a un uomo di definirsi una donna senza una “certificazione” ufficiale: nominando “l’identità di genere” il ddl non regolamenta infatti la transizione di genere.










